Aggiornare l'Art. 32 della Costituzione: un atto dovuto per una società evoluta, progredita e rispettosa dell'essere umano.
L’art. 32 della Costituzione Italiana, sancisce la tutela
della salute come “diritto fondamentale dell’individuo ed
interesse della collettività”. Sul piano giuridico tale
norma è programmatica in quanto impegna il legislatore a
promuovere idonee iniziative per un adeguata tutela del
cittadino ma è anche precettiva in quanto il cittadino,
vanta nei confronti dello Stato un vero e proprio diritto
soggettivo alla tutela della propria salute come bene
personale e dell’intera collettività.
All’inizio fu il sistema mutualistico che, fondandosi sulla
obbligatorietà dell’assicurazione sociale contro le malattie
in favore dei lavoratori e dei pensionati, garantiva,
appropriate cure per il ristabilimento dello stato di salute
alterato da una patologia improvvisamente insorta. Tale
sistema garantiva, però, l’assistenza ai soli iscritti e con
oneri a totale carico dei datori di lavoro e degli stessi
lavoratori. L’assistenza inoltre, era limitata alle sole
cure riferite alla patologia insorta e non comprendeva,
pertanto, prestazioni di riabilitazione e di recupero. Tale
sistema di governo della sanità, iniziatosi sul finire
dell’ottocento durò fino alla metà degli anni settanta.
Successivamente il disposto di cui all’art. 32 del dettato
costituzionale, in sede di ulteriore interpretazione, venne
considerato non solo programmatico, ma anche precettivo con
la conseguenza che il diritto vantato dall’individuo alla
tutela della salute era da considerarsi assoluto e
fondamentale in quanto finalizzato al mantenimento della
propria integrità fisica e, pertanto, meritevole di tutela
prioritaria con diritto a qualsiasi prestazione
assistenziale. Da qui l’obbligo dello Stato a fornire ogni
servizio ritenuto utile, essenziale e indispensabile senza
alcuna limitazione.
Nasce così, Legge n. 833 del 1978, il Servizio Sanitario
Nazionale. La tutela della salute venne così estesa a tutti,
quale complesso di funzioni, strutture, servizi per la
salute fisica e psichica di tutta la popolazione. Il dare
tutto a tutti, la mancanza di un reale collegamento tra
politica sanitaria e politica finanziaria, l’eccessiva
burocratizzazione portarono presto l’intero sistema a
momenti di profonda crisi e di rottura sul piano
organizzativo, erogativo e finanziario e ad indebitamenti
non sempre giustificati da interventi appropriati e
necessari. Negli anni ottanta si sentì, quindi, la necessità
di un ulteriore riordino della sanità e di una
interpretazione diversa dell’art. 32 modificando
l’interpretazione precettiva della norma: il cittadino vanta
sempre il diritto alla tutela della salute, ma che tale
diritto non è assoluto, ma relativo in quanto limitato, di
fatto, dalle risorse economiche all’uopo destinate. Sul
finire degli anni ottanta e l’inizio degli anni novanta si
arrivò quindi all’aziendalizzazione delle UU.SS.LL,
ridisegnandole con criteri di efficienza, efficacia ed
economicità e trasformandole in aziende sanitarie.
Il processo di aziendalizzazione iniziatosi con il D.Lgs. n.
502/92 e continuato con il D.Lgs. n. 229/99 è (che è)
tuttora in corso con l’approntamento di nuove regole e la
previsione di ulteriori aggiustamenti richiesti
dall’evolversi della società, del bisogno di salute
manifestato dai singoli e dall’intera collettività e dai
nuovi scenari che il progresso medico e scientifico
propongono alle nostre istituzioni. Uno di questi riguarda
il capitolo dei lungosopravviventi alla malattia e quello
dei malati terminali, coorte che non produce, non crea
benessere per la collettività e che spesso incide sulle
poche risorse destinate alla assistenza sanitaria. In una
società dove le risorse si assottigliano, dove spesso si è
costretti a scegliere a chi destinarle, abbiamo pensato che
sia giunto il momento di dare all’art.32 un ulteriore
indirizzo nel carattere precettivo che manca nel testo:
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività,
………………………………………………… e garantisce cure gratuite agli
indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La
legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana.
……e chi la salute l’ha persa per sempre e non può
recuperarla……e chi è in attesa solo della fine della vita,
non è tutelato?, la collettività non ha interesse a farlo?.
Ed è per queste ragioni che l’Osservatorio Regionale Cure
Palliative e Medicina del Dolore dell’Associazione House
Hospital onlus chiede che nell’articolo 32 venga inserito un
nuovo concetto, una nuova rilettura dello aspetto precettivo
della norma, quello dell’obbligo da parte dello Stato di
assicurare a chi ha perso in maniera irreversibile la
salute, a chi non può ricevere più terapie mediche perché
considerato malato terminale, il diritto ad essere “curato”,
il diritto a non soffrire ed a conservare, nell’ultimo
periodo della propria vita, la dignità della persona umana,
diritto ineludibile ma anche interesse di una collettività
che, ignorandolo, non tutelandolo, perderebbe il connotato
di società civile.
Per queste motivazioni, (grazie anche al contributo
giuridico e lessicale dell’ex Presidente della Corte
Costituzionale e Presidente della Commissione Nazionale
Bioetica prof. Francesco Paolo Casavola che ha fatto propria
la proposta divenendo protagonista della nuova stesura),
chiediamo ai futuri candidati Premier alle elezioni
politiche di Marzo 2018 che all’articolo 32 sia aggiunto il
seguente periodo: ….La Repubblica tutela altresì, laddove la
perdita della salute sia irreversibile e si accompagni alla
fine della vita, un percorso senza dolore in cui sia sempre
rispettata la dignità dell’essere umano .
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GRAZIE.
prof. Francesco Cremona - Direttore Scientifico Associazione
House Hospital onlus – ex Chirurgo Oncologo presso
l’Istituto Nazionale Tumori di Napoli
dr. Sergio Canzanella - Direttore Osservatorio Regionale
Cure Palliative e Medicina del Dolore - Direttore Generale
Associazione House Hospital onlus